Cos’è e come funziona lo split payment

10.08.2022 - Tempo di lettura: 4'
Cos’è e come funziona lo split payment

Split payment è una locuzione inglese che in italiano, nel linguaggio economico, si può tradurre come scissione dei pagamenti. In termini generali lo split payment rappresenta un particolare meccanismo, presente nei rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione, attraverso il quale il versamento dell’IVA all’Erario viene effettuato direttamente dall’ente pubblico.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta in questo articolo.

Split Payment: cos’è

Il normale processo di fornitura di beni o servizi di un’impresa a favore di una Pubblica Amministrazione è certificato dalla presenza di una fattura comprensiva di IVA. L’Ente Pubblico, in fase di pagamento, versa infatti il corrispettivo della fattura nelle casse del fornitore.

Con lo split payment assistiamo, invece, alla scissione di questo pagamento. Le Pubbliche Amministrazioni, in questo caso, versano l’IVA direttamente all’erario, bypassando l’intermediazione del fornitore. Questa norma è stata introdotta dal governo italiano con la legge di Stabilità del 2015 (Legge 190/2014) con un solo obiettivo: ridurre l’evasione fiscale e le frodi in ambito IVA.

Chi può applicare lo split payment?

Quali sono i soggetti che possono applicare lo split payment? Secondo la normativa ci sono due categorie autorizzate ad applicare lo split payment in caso di ricezione di beni o servizi dal fornitore:

  • Amministrazioni Pubbliche
  • Altri soggetti indicati dall’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 633/1972

All’interno della categoria “Altri soggetti” rientrano nel dettaglio:

  • Società direttamente controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dai vari Ministeri;
  • Enti e società controllate da amministrazioni centrali o locali;
  • Enti e società controllate da Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
  • Enti, fondazioni o società partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche, per almeno il 70%;
  • Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

In quali casi viene applicato lo split payment

La legge di Stabilità 2015 ha anche evidenziato le operazioni in cui è possibile applicare lo split payment.

Nello specifico lo split payment è applicabile a tutte le operazioni di forniture di prestazioni e servizi che vengono fatturate verso le Pubbliche Amministrazione, ad eccezione di:

  • Operazioni che vedono l’emissione di una tipologia di certificazione corrispettivi, come lo scontrino o la ricevuta fiscale;
  • Operazioni che non prevedono l’indicazione dell’IVA in fattura;
  • Operazioni soggette al reverse charge, meccanismo di inversione contabile che ha la precedenza sullo split payment.

Split payment per professionisti: cosa sapere

Dopo la legge di Stabilità del 2015 viene emanata la legge 96/2017 che ha esteso lo split payment anche ai professionisti, o più specificatamente a tutti coloro che emettevano fattura con ritenuta d’acconto, quindi anche lavoratori autonomi e agenti intermediari.

Con il successivo Decreto Crescita del 2019 sono stati però eliminati dalle categorie obbligate a effettuare lo split payment i professionisti che applicano la ritenuta d’acconto. Una semplificazione per alleggerire gli oneri dei professionisti e la gestione di questo delicato meccanismo.

Come si liquida l’IVA dello split payment

L’imposta IVA diventa esigibile dal momento in cui viene pagata la fattura al fornitore. Le Pubbliche Amministrazioni hanno davanti a loro 3 diverse strade per procedere alla liquidazione – e quindi al versamento – dell’Imposta sul Valore Aggiunto.

  • Versare l’Iva ogni qualvolta l’imposta diventa esigibile (contestualmente al pagamento della fattura);
  • Fare un unico versamento giornaliero inerente a tutte le fatture per cui l’IVA – in quel giorno – è diventata esigibile;
  • Fare un versamento cumulativo – entro il 16 di ogni mese – per tutte le fatture per le quali, nel mese precedente, l’IVA è divenuta esigibile.

A livello pratico il versamento può avvenire attraverso il modello F24 Enti Pubblici (se l’ente ha un conto presso Banca d’Italia), un F24 ordinario (se l’ente ha CC presso Poste Italiane) o con versamento diretto in un apposito capitolo del bilancio dello Stato.

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