
Questo periodo sta mettendo tutti alla prova: ogni singola persona è stata (e viene ancora) toccata dalle ripercussioni della pandemia, in ogni ambito della sua vita: non soltanto in quello più ampio legato agli aspetti personali, ma anche in termini professionali.Che si sia lavoratori, liberi professionisti o imprenditori, il contraccolpo è tangibile e stiamo riadattando il nostro modo di lavorare alle nuove condizioni.
L’ambito dell’imprenditore è quello su cui vogliamo concentrarci oggi. Questa immagine vuole rappresentare l’insieme dei suoi pensieri e preoccupazioni di recente passato, certo, ma ancora attuali.

Mettiamo ancora maggiormente a fuoco tale apprensione, ricordando chi è il Datore di Lavoro in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.
In senso generale, il Datore di Lavoro è chi paga lo stipendio, nel nostro ambito è invece chi fra proprietari e soci ha la responsabilità specifica sul tema della Salute e Sicurezza sul Lavoro, è il primo responsabile di tutti gli obblighi di tutela verso i propri lavoratori e quindi sanzionabile in sede civile e penale.
In particolare si assicura che:
- i luoghi di lavoro/attrezzature siano sicuri
- le persone siano fisicamente idonee al proprio lavoro e siano formate adeguatamente
- il rischio delle attività sia accettabile, intervenendo eventualmente con misure di prevenzione e protezione, ad esempio con i Dispositivi di Protezione Individuale e con l’organizzazione del lavoro.

Responsabilità dei Datori di Lavoro per infezione da Coronavirus
Nel Decreto ‘Cura Italia’ (D.L. n. 18/2020) il legislatore ha classificato “infortuni sul lavoro” coperti da tutela INAIL i «casi di infezione da coronavirus (SARSCoV2) in occasione di lavoro», aprendo un fronte di discussione e di forte preoccupazione da parte dei Datori di Lavoro. Va ovviamente fatta un’altra premessa, cioè quella relativa alla necessità di contestualizzare le responsabilità a seconda della tipologia di attività svolta dalle singole Organizzazioni e quando queste implichino direttamente un’esposizione professionale al contagio: si pensi generalmente agli ambiti sanitari, per esempio.La grande domanda a cui si è dovuto rispondere per definire la responsabilità del Datore di Lavoro è stata quindi: ‘Anche i Datori di Lavoro di attività non professionalmente esposte a rischio contagio, possono essere responsabili di un infortunio dovuto ad un agente diffuso in senso generale verso tutta la popolazione?’
La risposta è stata articolata e dibattuta, fino a quando il Decreto Liquidità ha disposto che ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Covid-19, i Datori di Lavoro adempiono all’obbligo di tutela verso i lavoratori, mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nei protocolli e nelle linee guida.
Ottimo quindi! Sì, certo, ma ciò pone grandissima attenzione alle previsioni incluse nei ‘Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, non sanitari’ (oppure cantieri o logistica, a seconda dei casi) e delle ‘Linea guida per la riapertura delle attività produttive ed economiche’. È in pratica, l’applicazione rigorosa di tali indicazioni a sancire il perimetro di responsabilità del Datore di Lavoro, che per onore della cronaca, mantiene comunque l’esposizione a responsabilità penale.
Permane quindi la necessità che si dimostri che l’eventuale contagio sia riconducibile ad una condotta scorretta del singolo lavoratore, a fronte invece della disposizione attenta e puntuale delle regole dei Protocolli e delle Linee Guida da parte dell’Organizzazione, inclusa la vigilanza sull’efficacia delle stesse. Ne deriva ovviamente anche la necessità di dimostrare che l'infezione sia avvenuta "in occasione di lavoro".
Covid-19 e misure da applicare nelle organizzazioni
Le macro categorie da ricordare riguardano:- l’accesso di personale/fornitori/visitatori
- l’organizzazione del lavoro
- la documentazione da revisionare
- l’istituzione di un Comitato COVID con sindacati/RLS
- la sanificazione e pulizia degli ambienti
- la gestione di persone con sintomi
- la sorveglianza sanitaria e la formazione
- …e le misure comuni a tutta la popolazione.

In tutto ciò, distanziamento sociale, rilevazione della temperatura, distribuzione di DPI e necessità di autocertificare le condizioni delle presone risultano essere fra le incombenze più gravose per le Organizzazioni. Nella difficoltà del periodo, può essere però il momento per cogliere un’opportunità: cioè quella di iniziare ad approcciare la materia del Health Safety in maniera innovativa, affidandosi alla tecnologia.
Non solo per l’innegabile supporto dato dall’automazione e dalla digitalizzazione, ma anche come prova di ulteriore diligenza del Datore di Lavoro, potendo dimostrare quindi di aver affrontato l’investimento senza lesinare, ma anzi affidandosi all’eccellenza tecnologica.