COVID 19: crediti d’imposta per gli investimenti a tutela dei lavoratori

23.07.2020 - Tempo di lettura: 4'
COVID 19: crediti d’imposta per gli investimenti a tutela dei lavoratori

La ripartenza è stata difficile, accompagnata dalla complessità data dalle nuove regole per l’esercizio della nostra attività lavorativa.  Il MEF è intervenuto emettendo provvedimenti di supporto agli investimenti e innescando importanti meccanismi di credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.
I riferimenti tuttora validi e da considerare come capisaldi di riferimento per l’esercizio in sicurezza delle attività, in ambito non sanitario, risultano sicuramente il ‘Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, non sanitari’ (oppure cantieri o Logistica, a seconda dei casi) del 20/04/20 e le ‘Linea guida per la riapertura delle attività produttive ed economiche’ del 11 giugno 2020.
Oltre a ciò vanno naturalmente aggiunti tutti i documenti di indirizzo emessi dall’Istituto Superiore della Sanità e i provvedimenti regionali di inasprimento delle regole nazionali.

Attenzione che, sulla scorta del riavvio dell’attività e dell’innegabile voglia di normalità, non si allenti l’attenzione verso l’applicazione di quanto dovuto. È vero che tutte le misure sono nate nell’ambito della gestione contingente di un’emergenza, ma va altrettanto ricordato che l’emergenza non è finita.

Nel dettaglio non diminuisce la necessità di controlli della temperatura, distanziamento sociale e gestione di quanto già noto. La domanda è: ci siamo organizzati affinchè le pratiche necessarie siano diventate elementi consolidati e fluidi, per quanto possibile, o stiamo ancora rincorrendo mezzi, strumenti e prassi in modo destrutturato?Pur sperando ovviamente che il preannunciato ritorno della pandemia in autunno non si verifichi, è sicuramente necessario farsi trovare pronti, anche per quanto riguarda l’operatività delle nostre attività aziendali.

Il rilievo della temperatura effettuato manualmente, per esempio, richiede una persona dedicata a poterlo fare, l’affidabilità degli strumenti manuali potrebbe essere messa in discussione, così come la raccolta dei dati diventa molto complessa se fatta manualmente e con il giusto ossequio alle regole imposte dalla normativa sulla Privacy. Lo stesso vale per la sottoscrizione delle varie dichiarazioni ed informative da rendere all’accesso alle strutture: oltre ad impegnare il personale, la gestione delle informazioni e la loro rintracciabilità quando e se necessario è complessissima se fatta manualmente o anche informaticamente, ma senza software dedicati.

Sarebbe interessante in tal senso ragionare sui risultati dei monitoraggi periodici, imposti dal Protocollo del 20/04/20, sull’efficacia delle misure intraprese, dato ovviamente riservato ma sicuramente volto ad un’ottemperanza di ampio respiro e medio-lungo termine e in questo solo la tecnologia ci può aiutare.

Come dicevamo all’inizio, il MEF è intervenuto in tal senso, con provvedimenti di supporto agli investimenti per la sanificazione ed acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.
Il D.L. 34/20 prevede due crediti d’imposta.

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)

E’ pari al 60% delle spese sostenute sino ad un limite di 80.000 euro (per un credito d’imposta massimo di 48.000 euro), a favore di esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, che svolgano effettivamente una delle attività ammissibili, individuate nell’allegato 1 sulla base della relativa classificazione ATECO 2007.

Il credito è utilizzabile in compensazione nell’anno 2021. Ai fini dell’ottenimento del credito occorre effettuare una comunicazione delle spese sostenute o da sostenere a partire dal giorno 20 luglio 2020 e non oltre il 30 novembre 2021.

Le spese agevolabili sono suddivise in due gruppi:

  • gli interventi agevolabili necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2 (es. rifacimento spogliatoi…);
  • gli investimenti agevolabili connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125)

E’ pari al 60% delle spese sostenute sino ad un limite di 60.000 euro di credito per beneficiario (limite di spese 100.000 euro), a favore di esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il credito può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.

Ai fini dell’ottenimento del credito occorre effettuare una comunicazione delle spese sostenute o da sostenere, da presentare a partire dal giorno 20 luglio 2020 e non oltre il giorno 7 settembre 2020.  Sono incluse le spese per:

  • sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • quelle sostenute per l’acquisto di:
    • dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea
    • prodotti detergenti e disinfettanti
    • dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione
    • dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione

Il dettaglio ulteriore delle modalità di richiesta dei due crediti d’imposta è stato definito nella Circolare n. 20/E del 10 luglio 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Certamente tali interventi agevolano in modo importante la decisione verso l’investimento, lasciando strada all’innovazione e alla semplificazione dei processi di tutela, così come auspicato dal Legislatore e in adempimento alla prescrizione di ottemperanza alle regole imposte in termini di responsabilità del Datore di Lavoro.

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