L’adeguato monitoraggio della salute dell’impresa è una fisiologica esigenza gestionale prima ancora che un dovere giuridico riferendoci, nello specifico, all’imprenditore operante in forma societaria o collettiva e nei termini di cui al nuovo secondo comma dell’art. 2086 c.c. Figuriamoci cosa significa nel post lockdown da Covid-19..