La rivoluzione digitale e la gestione da remoto stanno coinvolgendo sempre più il settore immobiliare, con le relazioni e le negoziazioni immobiliari che diventano sempre più snelle ed efficaci. In determinati scenari però è necessario porre attenzione ai requisiti normativi di forma scritta, pena la nullità degli atti.
I rapporti commerciali con i clienti sono profondamente cambiati a favore di relazioni digitali sempre più fluide e semplici, che vedono gli utenti desiderare l’utilizzo di strumenti digitali per gestire pratiche di qualsiasi tipo e migliorare così la propria qualità di vita. Anche le concessionarie auto e tutto il settore automotive stanno vivendo questo cambiamento. Scopriamone di più in questo articolo.
Complice il cambiamento delle abitudini nella fruizione dei servizi e delle relazioni dovute alla crisi pandemica Covid-19, oggi la maggior parte degli utenti pensa al digitale come un’opportunità per migliorare la propria qualità della vita e di conseguenza richiede che i servizi pubblici e privati, come nel caso delle utility, possano fornirgli un’esperienza d’uso digitale, più comoda, più semplice e sicura.
Quando si parla di firma elettronica semplice non si fa riferimento ad un prodotto specifico, come nel caso della firma digitale, ma ad un processo che mira a conferire al documento informatico piena attendibilità probatoria in modo da rispondere positivamente ai requisiti previsti dall’art. 20, comma 1-bis, del codice dell’amministrazione digitale.
Quando si parla di SPID, il Sistema Pubblico dell’Identità Digitale, generalmente si pensa alla procedura con cui un privato cittadino chiede il rilascio di credenziali che gli permettono di autenticarsi principalmente presso servizi pubblici online.
Non tutti sanno però che esistono in realtà ben quattro differenti tipologie di identità digitale.
Un ufficio paperless rientra di dovere tra le principali sfide che le aziende moderne devono affrontare. Le motivazioni per andare verso questa direzione sono diverse: rinnovata organizzazione interna, riduzione dei costi, sostenibilità ambientale.
Sarebbe preistorico affermare che i dati e i documenti digitali delle aziende non hanno in molti contesti la necessità di garantire una rilevanza giuridica ed una efficacia probatoria in quanto vengono stampati su carta.
Sono tantissime le aziende italiane che hanno rapporti commerciali con altri partner dell’Unione Europea e cedono beni intraUE sfruttando la non imponibilità dell’operazione ai fini IVA e tutte hanno l’esigenza operativa di organizzarsi e tutelarsi nell’acquisizione delle giuste prove per la presunzione legale della non imponibilità dell’IVA, in coerenza con le disposizioni dell’art. 45-bis del Regolamento UE n. 282/2011, modificato e integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1912 del 4 dicembre 2018.
Dal 2004 la normativa permette la digitalizzazione dei libri e registri di rilevanza tributaria in tutto il loro ciclo di vita, senza mai stamparli su carta, attivando quindi una procedura che permette l’emissione, la tenuta e la conservazione informatica in conformità alle regole tecniche vigenti in materia.